1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, primo comma, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «venti» e la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
b) all'articolo 4:
1) al primo comma, le parole: «quattro supplenti» sono sostituite dalle seguenti: «sei supplenti»;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b); due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); due componenti eletti dal Parlamento»;
c) all'articolo 5, primo comma, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sette».
1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 23. (Componenti eletti dai magistrati). - 1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.
2. L'elezione di cui al comma 1 si effettua:
a) in un collegio unico nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni
b) in un collegio unico nazionale, per cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia ovvero presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24;
c) in un collegio unico nazionale, per undici magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
3. Concorrono alle elezioni nei tre collegi nazionali le liste di candidati presentate da almeno cento elettori.
4. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di seggi assegnati al collegio.
5. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.
6. Ciascun elettore non può presentare più di una lista.
7. I presentatori delle liste non sono eleggibili.
8. Le firme di presentazione delle liste sono autenticate dal presidente del tribunale nel cui circondario il presentatore esercita le sue funzioni».
1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 25. (Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede). - 1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.
2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni,
1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 26. (Votazioni). - 1. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.
2. Ciascun magistrato riceve tre schede, una per ciascuno dei tre collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2.
3. Il voto si esprime sempre con un unico voto di lista per ciascuno dei tre collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2, e con due preferenze per il collegio unico nazionale di cui al comma 2, lettera a), con al massimo tre preferenze per il collegio unico nazionale di cui al comma 2, lettera b), e con al massimo quattro preferenze per il collegio unico nazionale di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo 23.
4. Sono bianche le schede prive di voto di lista valido.
5. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.
6. È nullo il voto di preferenza espresso per magistrati non eleggibili, ovvero eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda, ovvero espresso in modo da non consentire l'individuazione della preferenza. In questi casi rimane valido il voto di lista, se espresso regolarmente.
7. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali dividono le schede per collegio e le trasmettono alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 6, che provvede allo scrutinio.
8. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 6».
1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 27. (Scrutinio e assegnazione dei seggi). - 1. La commissione centrale elettorale provvede ad assegnare i seggi dei tre collegi unici nazionali di cui all'articolo 23, comma 2.
2. Al fine di cui al comma 1, la commissione centrale elettorale, separatamente per ciascuno dei tre collegi unici nazionali:
a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi per i numeri dei seggi del collegio;
b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;
c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti assegnati ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».
1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 39. (Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati). - 1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura
1. Le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, come da ultimo modificate dalla presente legge, non si applicano al Consiglio superiore della magistratura in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.